Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2023-2025. Quando le decisioni dell'OMS sono prevalenti rispetto alla legge italiana.
Dal 1° gennaio al 30 novembre 2022 in Italia sono stati segnalati 11 casi di morbillo confermati, 1 caso probabile e 3 casi possibili (incidenza pari a 0,3/ milione). Oltre la metà dei casi si è verificato in persone tra 15 e 39 anni di età (incidenza 0,51/milione). Sei persone, tutti con età maggiore o uguale a 15 anni, hanno riportato almeno una complicazione; 1 caso di trombocitopenia, 1 di cherato-congiuntivite, 2 di insufficienza respiratoria con polmonite, 3 casi di stomatite e 3 di diarrea e 3 di epatite/aumento transaminasi.
Nello stesso periodo sono stati segnalati 2 casi confermati di rosolia e 2 casi possibili (incidenza 0,07/milione). Non sono state riportate complicazioni. Tanto è bastato per mantenere l'obbligo nel Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale (PNPV) 2023-2025.
Nel PNPV e relativo calendario vaccinale non si è tenuto conto del fatto che la legge 119/2017 - Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale - all’articolo 1-ter prescrive: “Sulla base della verifica dei dati epidemiologici, delle eventuali reazioni avverse segnalate … e delle coperture vaccinali raggiunte, nonché degli eventuali eventi avversi segnalati, (…) il Ministro della salute (…) può disporre la cessazione dell’obbligatorietà per una o più delle vaccinazioni di cui al comma 1-bis”.
Anche la Corte Costituzionale - Sentenza n. 5/2018, in tema di Sanità pubblica, DL 73/2017 - ricorda che “la legge di conversione ha introdotto (all’art. 1, comma 1-ter, del d.l. n. 73/2017) il potere del Ministro della salute di disporre la cessazione dell’obbligatorietà per alcune delle vaccinazioni contemplate, in base alla verifica dei dati epidemiologici, delle eventuali reazioni avverse e delle coperture raggiunte.” A distanza di oltre 5 anni e mezzo dal varo della legge,la revisione prescritta per legge non è stata fatta, I dati epidemiologici forniti dall’Istituto Superiore di Sanità nel Rapporto N° 66 – Dicembre 2022. indicano che l’incidenza delle due malattie imporrebbe un ripensamento sul mantenimento dell'obbligo vaccinale.
Al contrario, invece di ottemperare a quanto disposto dalla normativa, si rilancia aumentando il numero delle vaccinazioni proposte a bambini e adulti.
Nel PNPV mancano del tutto le analisi dei risultati finora conseguiti in termini di efficacia e sicurezza, e i dati analitici sull’efficacia delle misure proposte. Si dovrebbe accettare la somministrazione di tutti i vaccini, 18 oltre a quelli anti-Covid proposti, senza che vengano forniti i dati epidemiologici per ciascuno. Nel Piano viene citato strumentalmente l’articolo 32 della Costituzione solo nella prima parte, sorvolando sulla seconda che riguarda l’obbligatorietà vaccinale: “Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.” La vaccinazione è un atto medico non esente da rischi e, in quanto tale, dovrebbe essere un’azione volontaria, espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario. Eppure la Consulta ha recentemente ribadito nella Sentenza 14/2023 che: “un trattamento sanitario obbligatorio ex lege è ammissibile se è diretto non solo a migliorare o preservare la salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri (…)”.
Secondo questa logica scompare qualsiasi equilibrio tra salute collettiva e salute individuale, tra diritto alla salute e libertà di scelta terapeutica, tra diritto alla cura e diritto all’autodeterminazione.
La salute individuale è quindi subordinata ad una presunta salute collettiva secondo infondati doveri inderogabili di solidarietà.
20 aprile 2023
Dario Armeroli
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